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E' abrogata la legge 20 dicembre 1932, n. 1849, e successive modificazioni. La legge 1 giugno 1931, n. 886, e successive modificazioni e' abrogata, salvo che agli effetti dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e fatta eccezione delle norme aggiunte con le leggi 3 giugno 1935, n. 1095, e 22 dicembre 1939, n. 2207, come modificate dall'articolo 18 della presente legge. Nulla e' innovato per i comuni della provincia di Bolzano elencati dal citato articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, per i quali si provvedera' con la procedura prevista dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1977 al 9 ottobre 2010
