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[1]A decorrere dal 1 luglio 1954, le aliquote dell'imposta unica sui giuochi di abilita' e sui concorsi pronostici, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, per ammontari complessivi di poste di gioco superiori a 150 milioni di lire, sono elevate come segue:

[2]sino a 250 milioni di lire 23,75 per cento " 350 " " 24,50 " " 450 " " 25,25 " " 550 " " 26,00 " " 650 " " 26,75 " " 750 " " 27,50 " " 850 " " 28,25 " " 950 " " 29,00 " " 1.050" " 30,00 " " 1.150" " 31,00 " " 1.250" " 32,00 " " 1.350" " 33,00 " " 1.450" " 34,00 " " 1.550" " 35,00 "

[3]Per le somme intermedie la misura delle aliquote e' quella risultante dall'applicazione delle seguenti formule: Y = 0,0075.X + 21,875 fino a 950 milioni Y = 0,01.X + 19,5 fino a 1.550 milioni nelle quali Y e' l'aliquota corrispondente all'ammontare X espresso in milioni di lire.

Testo in vigore dal 30 marzo 1955 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1955-03-10;110~artunico · fonte del testo