Dopo l'articolo 819- bis del codice di procedura civile e' inserito il seguente: "Art. 819-ter (Assunzione delle testimonianze). - Gli arbitri possono assumere direttamente presso di se' la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresi' deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono".

Testo vigente dal 17 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-05;25~art12 · fonte su Normattiva