L'articolo 831 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 831 (Revocazione ed opposizione di terzo). - Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, e' soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo. Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullita', il termine per la proposizione della domanda di revocazione e' sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullita'. Il lodo e' soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell'articolo 404. Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d'appello nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. La corte d'appello puo' riunire le impugnazioni per nullita', per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, salvo che lo stato della causa preventivamente proposta non consenta l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause".

Testo vigente dal 17 gennaio 1994

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-01-05;25~art23 · fonte su Normattiva