All'articolo 2652 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Alla domanda giudiziale e' equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri". All'articolo 2653 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Alla domanda giudiziale e' equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri". All'articolo 2690 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Alla domanda giudiziale e' equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri". All'articolo 2691 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Alla domanda giudiziale e' equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri".

Testo vigente dal 17 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-05;25~art26 · fonte su Normattiva