Art. 26 — Trascrizione
All'articolo 2652 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Alla domanda giudiziale e' equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri". All'articolo 2653 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Alla domanda giudiziale e' equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri". All'articolo 2690 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Alla domanda giudiziale e' equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri". All'articolo 2691 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Alla domanda giudiziale e' equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri".
Testo vigente dal 17 gennaio 1994
