Art. 25 — Interruzione della prescrizione
Il quarto comma dell'articolo 2943 del codice civile e' sostituito dal seguente: "La prescrizione e' inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri". All'articolo 2945 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non e' piu' impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione".
Testo vigente dal 17 gennaio 1994
