Art. 2 — Incentivazione degli investimenti
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Ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione e' riconosciuto, con riferimento agli investimenti di cui all'articolo 1 della presente legge, e nei limiti dello stanziamento di cui al comma 3 del presente articolo, un credito d'imposta nella misura massima corrispondente al massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998, in relazione al prezzo effettivamente pagato per i lavori relativi alle unita' di cui all'articolo 1, comma 5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile e puo' essere computato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in proporzione alle quote dell'investimento effettivamente pagate nel periodo di imposta sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzato un limite d'impegno quindicennale di lire 17.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Testo in vigore dal 3 aprile 2001 al 23 luglio 2016
