Art. 3 — Modalità d'intervento sui finanziamenti
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Alle imprese armatoriali aventi i requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione che effettuano gli investimenti di cui all'articolo 1 della presente legge il Ministero dei trasporti e della navigazione puo' altresi' concedere un contributo pari all'abbattimento, entro il limite massimo del 3,80 per cento annuo, del tasso d'interesse commerciale di riferimento (CIRR) in relazione ad un piano d'ammortamento della durata di dodici anni calcolato sull'80 per cento del prezzo dei lavori di costruzione o trasformazione dell'unita'. Il contributo e' corrisposto anche durante i lavori, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa, in rate semestrali costanti posticipate per la durata di dodici anni decorrenti dal 1° marzo o dal 1° settembre di ciascun anno. Nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti in materia e nei limiti degli stanziamenti gia' autorizzati da leggi vigenti, le operazioni di cui al presente articolo sono ammissibili all'intervento del Fondo centrale di garanzia per il credito navale di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261, e successive modificazioni. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzato un limite d'impegno dodecennale di lire 72.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Testo in vigore dal 3 aprile 2001 al 23 luglio 2016
