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Le disposizioni di cui all'articolo 5 ed alla tabella n. 2 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, e successive modificazioni, nonche' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1989, n. 46, si applicano esclusivamente ai maggiori ed ai capitani che non hanno titolo alla frequenza del corso di polizia tributaria previsto dall'articolo 5 o che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non frequentino o non abbiano frequentato i corsi di cui al comma 3 del presente articolo. Agli ufficiali ammessi al corso superiore di polizia tributaria che, per effetto dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, abbiano conseguito o conseguiranno la promozione al grado di tenente colonnello durante la frequenza del corso, i vantaggi di carriera conseguenti all'applicazione del "Titolo scuola di polizia tributaria" sono attribuiti anche nel grado di tenente colonnello nella misura pari a un quarto dell'organico del grado di maggiore, ridotto del cinque per cento. I corsi di polizia tributaria, gia' indetti con decreto del Ministro delle finanze, aventi modalita' e contenuti conformi a quelli stabiliti con il decreto previsto dall'articolo 6, sono equiparati a tutti gli effetti al corso di polizia tributaria previsto dall'articolo 5. Tale equiparazione e' dichiarata con apposito decreto del Ministro delle finanze.

Testo in vigore dal 5 agosto 1991 al 1 gennaio 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-07-29;237~art7 · fonte su Normattiva