Il primo comma dell'articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e' sostituito dal seguente: "Le persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale o gia' sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nella entita' e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono altresi' tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani".

Testo vigente dal 23 marzo 1990

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1990-03-19;55~art11 · fonte su Normattiva