Le disposizioni dei precedenti articoli 1 e 2 sono estensibili alla riesportazione di manufatti tessili ottenibili dalla lavorazione o trasformazione industriale di materie prime e materie tessili diverse da quelle considerate nel menzionato articolo 1, in relazione alle necessita' rappresentate dai settori industriali interessati e compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione finanziaria.

Testo vigente dal 9 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;648~art3 · fonte del testo