E' prorogata fino alla data dell'entrata in vigore dell'imposta sul valore aggiunto la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonche' della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e successive modificazioni, nonche' sui filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319; convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 1969, n. 478. Sono, inoltre, prorogate fino alla data medesima le disposizioni fiscali correlative alla sospensione di cui al precedente comma previste dal decreto-legge 7 ottobre 1965; n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e successive modificazioni, nonche' dal decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1 agosto 1969, n. 478. E' prorogato, altresi', fino alla data medesima il termine del 31 dicembre 1971, previsto dall'articolo 6-bis del decreto-legge 1 maggio 1970, n. 195, introdotto con la legge di conversione 1 luglio 1970, n. 415. Le norme contenute nel presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1972.

Testo vigente dal 16 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1054~art3 · fonte su Normattiva