Nuove disposizioni per le zone montane

Art. 4 — Conservazione dell'integrità dell'azienda agricola

Nei comuni montani, gli eredi considerati affittuari ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi hanno diritto, alla scadenza del rapporto di affitto instauratosi per legge, all'acquisto della proprieta' delle porzioni medesime, unitamente alle scorte, alle pertinenze ed agli annessi rustici. Il diritto di cui al comma 1 e' acquisito a condizione che i predetti soggetti dimostrino:

  • a)di non aver alienato, nel triennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire 500.000, salvo il caso di permuta o cessione a fini di ricomposizione fondiaria;
  • b)che il fondo per il quale intendono esercitare il diritto, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprieta' o enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacita' lavorativa loro o della loro famiglia;
  • c)di essersi obbligati, con la dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, a condurre o coltivare direttamente il fondo per almeno sei anni;
  • d)di essere iscritti al Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, in qualita' di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale. La disciplina prevista dal presente articolo non si applica nella provincia autonoma di Bolzano.

Testo vigente dal 9 febbraio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-31;97~art4 · fonte su Normattiva