Nuove disposizioni per le zone montane

Art. 3 — Organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali)

Al fine di valorizzare le potenzialita' dei beni agro-silvo- pastorali in proprieta' collettiva indivisibile ed inusucapibile, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale, le regioni provvedono al riordino della disciplina delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denomi- nate, ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le regole cadorine di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, e le associazioni di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397, sulla base dei seguenti principi:

  • a)alle organizzazioni predette e' conferita la personalita' giuridica di diritto privato, secondo modalita' stabilite con legge regionale, previa verifica della sussistenza dei presupposti in ordine ai nuclei familiari ed agli utenti aventi diritto ed ai beni oggetto della gestione comunitaria;
  • b)ferma restando la autonomia statutaria delle organizzazioni, che determinano con proprie disposizioni i criteri oggettivi di appartenenza e sono rette anche da antiche laudi e consuetudini, le regioni, sentite le organizzazioni interessate, disciplinano con proprie disposizioni legislative i profili relativi ai seguenti punti:
  • 1)le condizioni per poter autorizzare una destinazione, caso per caso, di beni comuni ad attivita' diverse da quelle agro-silvo- pastorali, assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale compreso l'eventuale maggior valore che ne derivasse dalla diversa destinazione dei beni;
  • 2)le garanzie di partecipazione alla gestione comune dei rappresentanti liberamente scelti dalle famiglie originarie stabilmente stanziate sul territorio sede dell'organizzazione, in carenza di norme di autocontrollo fissate dalle organizzazioni, anche associate;
  • 3)forme specifiche di pubblicita' dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonche' degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate;
  • 4)le modalita' e i limiti del coordinamento tra organizzazioni, comuni e comunita' montane, garantendo appropriate forme sostitutive di gestione, preferibilmente consortile, dei beni in proprieta' collettiva in caso di inerzia o impossibilita' di funzionamento delle organizzazione stesse, nonche' garanzie del loro coinvolgimento nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale e nei procedimenti avviati per la gestione forestale e ambientale e per la promozione della cultura locale. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 20 NOVEMBRE 2017, N. 168)).

Testo vigente dal 13 dicembre 2017

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 17/1999

    Parametro
    5 febbraio 1999

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Abruzzo 22 febbraio 1997, n. 16 (Istituzione della riserva naturale guidata "Gole del Sagittario") e degli artt. 4, 11, comma 18, e 21 della legge della Regione Abruzzo 21 giugno 1996, n. 38 (Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 5 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-01-31;97~art3 · fonte su Normattiva