L'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, e' sostituito dal seguente: "Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facolta' previste dallo statuto, e con le modalita' ivi stabilite:
- a)alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprieta' del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi;
- b)al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;
- c)alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;
- d)all'organizzazione ed alla gestione di corsi d'addestramento per le attivita' alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;
- e)alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera d);
- f)all'organizzazione ed alla gestione, tramite l'Associazione guide alpine italiane, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida alpina, aspirante guida o portatore, guida speleologica, nonche' di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe;
- g)all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attivita' alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;
- h)alla promozione di attivita' scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- i)alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale".
Testo vigente dal 30 dicembre 1985
