L'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, e' sostituito dal seguente: "Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facolta' previste dallo statuto, e con le modalita' ivi stabilite:

  • a)alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di proprieta' del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi;
  • b)al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;
  • c)alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;
  • d)all'organizzazione ed alla gestione di corsi d'addestramento per le attivita' alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;
  • e)alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera d);
  • f)all'organizzazione ed alla gestione, tramite l'Associazione guide alpine italiane, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida alpina, aspirante guida o portatore, guida speleologica, nonche' di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe;
  • g)all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attivita' alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;
  • h)alla promozione di attivita' scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
  • i)alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale".

Testo vigente dal 30 dicembre 1985

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 695/1988

    Questione infondata
    23 giugno 1988

    L'art. 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, stabilendo che il Club Alpino Italiano provvede alla formazione di istruttori preposti ai corsi di addestramento in attività alpinistiche e simili, nonché alla gestione di corsi di preparazione per guida alpina e per esperti e rilevatori del servizio valanghe, non invade le competenze regionali in materia turistica e di istruzione professionale, atteso che, rimanendo salve queste ultime relativamente all'accertamento dell'idoneità professionale di quanti abbiano frequentato detti corsi, alla disciplina della composizione e del funzionamento delle apposite Commissioni ed alla valutazione di congruità dei criteri adottati nei corsi medesimi per il conseguimento dei vari livelli di professionalità dei soggetti interessati, le attribuzioni dell'ente suddetto si configurano come semplice estrinsecazione della funzione statale di indirizzo e coordinamento nella materia in questione. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 legge 24 dicembre 1985, n. 776, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.).

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 2 Nuove disposizioni sul Club alpino italiano

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1985-12-24;776~art2 · fonte su Normattiva