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La presente legge ha effetto per gli incidenti di volo verificatisi a partire dal 1 gennaio 1968. All'onere di lire 300.000.000 derivante dalla presente legge si provvedera' a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1972. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 22 giugno 1973 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-06-06;325~art3 · fonte su Normattiva