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I primi due commi dell'art. 4 delle norme sulle indennita' da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quali risultano successivamente modificati, sono sostituiti dai seguenti: "Al personale militare che frequenta corsi di pilotaggio, compresa quello che si svolge presso l'Accademia aeronautica, e' dovuta, dalla data del conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano fino a quella del conseguimento del brevetto militare aeronautico, la indennita' mensile di pilotaggio nella misura di L. 4500. Agli allievi dei corsi normali dell'Accademia aeronautica, muniti del brevetto militare aeronautico, spetta la indennita' mensile di pilotaggio nella misura di L. 4500 fino alla nomina a sottotenente e L. 14.000 da tale nomina fino alla promozione a tenente".

Testo in vigore dal 10 maggio 1949 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-04-21;185~art2 · fonte del testo