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L'articolo 12 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, e' abrogato e sostituito dal seguente: "Ai dipendenti civili, compresi gli operai, e ai militari non aventi diritto ad indennita' fissa mensile di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo, che compiono nell'interesse del servizio voli comandati, spetta, per ogni ora o frazione di ora di volo, una indennita' di lire 800, con limite, per ciascun dipendente civile o militare, di un importo complessivo mensile di L. 7.000".

Testo in vigore dal 19 dicembre 1961 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-11-29;1300~art7 · fonte su Normattiva