L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad accettare il pagamento o il deposito di somme, a qualsiasi titolo, oltre che con le modalita' previste dall'articolo 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656, anche mediante assegni bancari a copertura garantita.

Testo vigente dal 18 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-13;758~artunico · fonte del testo