L'ultimo comma dell'articolo 629 del codice penale e' sostituito dal seguente: "La pena e' della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire trecentomila a lire un milione e cinquecentomila, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente".
Testo vigente dal 22 ottobre 1974
