L'articolo 630 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 630 - (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione). - Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se' o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, e' punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa non inferiore a lire quattrocentomila. La pena e' della reclusione da dodici a venticinque anni e della multa non inferiore a lire un milione, se il colpevole consegue l'intento".

Testo vigente dal 22 ottobre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-14;497~art5 · fonte su Normattiva