Dopo l'articolo 171-quinquies della legge 22 aprile 1941, n.633, introdotto dall'articolo 15 della presente legge, sono inseriti i seguenti: "ART. 171-sexies. - 1. Quando il materiale sequestrato e', per entita', di difficile custodia, l'autorita' giudiziaria puo' ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 2. E' sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater nonche' delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca e' ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale. 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato. ART. 171-septies. - 1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

  • a)ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
  • b)salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge. ART. 171-octies. - 1. Qualora il fatto non costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. 2. La pena non e' inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto e' di rilevante gravita'. ART. 171-nonies. - 1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater e' diminuita da un terzo alla meta' e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorita' giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attivita' illecita di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantita' di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati. 2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attivita' illecite previste dall'articolo 171-bis, comma 1, e dall'articolo 171-ter, comma 1".

Testo vigente dal 4 settembre 2000

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 426/2004

    Illegittimità dichiarata
    29 dicembre 2004

    È costituzionalmente illegittimo l’art. 171-octies della l. 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dalla l. 18 agosto 2000, n. 248, nella parte in cui, limitatamente ai fatti commessi dall’entrata in vigore di detto art. 171-octies fino all’entrata in vigore della l. 7 febbraio 2003, n. 22, punisce con sanzione penale, anziché con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 6 del d.lgs. 15 novembre 2000, n. 373, l’utilizzazione privata di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. La disciplina applicabile, anche secondo la giurisprudenza di legittimità, alle condotte realizzatesi in tale periodo di tempo, prevedendo una sanzione penale per comportamenti - l’utilizzazione privata di apparati o parti di apparati - di pari o minore gravità rispetto a quelli – la commercializzazione dei medesimi dispositivi illeciti -, per i quali è prevista una sanzione amministrativa, è infatti manifestamente irragionevole. Resta assorbita la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 6 d.lgs. n. 373 del 2000. - Irragionevolezza del trattamento sanzionatorio: sentenze n. 52/1996 e n. 287/2001.

    Art. 171-octies Diritto d’autore · Art. 17 Nuove norme di tutela del diritto di autore

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2000-08-18;248~art17 · fonte su Normattiva