All'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: "6-bis. I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare alla SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ai sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e, contestualmente, devono corrispondere il compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3. 6-ter. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6-bis, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realta', la SIAE puo' ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni".

Testo vigente dal 4 settembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-08-18;248~art18 · fonte su Normattiva