Nell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall'autorita' giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di cio' che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione".

Testo vigente dal 4 settembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-08-18;248~art4 · fonte su Normattiva