Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini". All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici e consentita la riproduzione in unico esemplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici".
Testo vigente dal 4 settembre 2000
