I profili professionali di assunzione nelle categorie di cui al precedente articolo 1 sono definiti dal quadro n. 2 annesso alla presente legge. Restano fermi i criteri, le percentuali, le aliquote dei posti di riserva, i requisiti, i titoli professionali e di studio fissati, per i profili di assunzione di cui al quadro n. 3 annesso alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, dagli articoli 3 e 4 di tale legge e dall'articolo 5 della legge 6 ottobre 1981, n. 564, in relazione alle rispettive categorie del precedente ordinamento. Per l'assunzione nel profilo professionale di tecnico sanitario e' prescritto il possesso del diploma in discipline scientifiche, tecniche, sanitarie, in relazione allo specifico settore di utilizzazione professionale. L'articolo 3, sesto comma, della legge 6 febbraio 1979, n. 42, e' sostituito dal seguente: "Per l'assunzione nei profili professionali iniziali della quarta categoria - tecnico - e' prescritto il possesso del diploma di istituto di istruzione di secondo grado. Per l'assunzione nel profilo professionale di paramedico e' prescritto il possesso del diploma di infermiere professionale".

Testo vigente dal 14 luglio 1984

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 333/1992

    Questione infondata
    15 luglio 1992

    Manifesta inammissibilità della questione in quanto sollevata relativamente a norma concernente i profili iniziali per l'assunzione in prova, e perciò affatto estranea al caso oggetto del giudizio 'a quò.

    Art. 37 cost. · Art. 41 cost. · Art. 3 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1984-07-10;292~art3 · fonte su Normattiva