L'inquadramento nelle singole categorie professionali di cui al precedente articolo 1 sara' disposto, con effetto dal 1 gennaio 1983, con riferimento alla posizione giuridica posseduta da ciascun dipendente alla data del 31 dicembre 1982 secondo il quadro di corrispondenza n. 1 annesso alla presente legge. Nei confronti dei dipendenti che, a seguito di passaggio di categoria per accertamento professionale con graduatoria approvata entro il 31 dicembre 1982 per posti disponibili sino alla stessa data, siano stati immessi nelle funzioni del profilo professionale conseguito, successivamente al 1 gennaio 1983, la decorrenza giuridica e di determinazione del trattamento economico nel nuovo profilo e' riferita al 31 dicembre 1982. La decorrenza economica ai fini della corresponsione dello stipendio resta coincidente con la data di effettiva immissione. Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei dipendenti idonei dei concorsi interni banditi entro il 30 settembre 1978, con graduatoria ad esaurimento, immessi nelle funzioni del profilo professionale corrispondente alla qualifica per la quale hanno concorso, successivamente alla stessa data del 31 dicembre 1982. I dipendenti assunti in ruolo successivamente al 31 dicembre 1982, saranno inquadrati nella categoria e profilo corrispondenti a quelli dell'assunzione con decorrenza giuridica dalla data dell'assunzione stessa e con effetti economici dalla data della effettiva immissione in servizio. I dipendenti riammessi in servizio ai sensi dell'articolo 161 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni, successivamente al 31 dicembre 1982, saranno inquadrati nella categoria e profilo professionale corrispondenti a quelli cui appartenevano al momento della cessazione dal servizio. I dipendenti che rivestono profili professionali attribuiti ad personam ai sensi della legge 30 aprile 1982, n. 220, saranno inquadrati con i criteri di cui al precedente primo comma conservando la posizione giuridica ad personam, fatta eccezione per i dipendenti ad personam che saranno inquadrati nei profili di tecnico sanitario e di assistente tecnico sanitario.

Testo vigente dal 14 luglio 1984

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 333/1992

    Questione infondata
    15 luglio 1992

    Manifesta inammissibilità della questione in riferimento agli artt. 37 e 41 Cost., non trattandosi nel giudizio 'a quò ne' di lavoro femminile o minorile, ne' di limiti alla libertà di iniziativa economica privata.

    Art. 37 cost. · Art. 41 cost. · Art. 3 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 37/1990

    Questione infondata
    26 gennaio 1990

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, Quadro n. 1, della legge 10 luglio 1984, n. 292 ("Nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epig…

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 2 Nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1984-07-10;292~art2 · fonte su Normattiva