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Dopo il comma 5 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224 e' aggiunto il seguente: "5-bis. Agli ufficiali che cessano dal servizio in attuazione del comma 5 non si applica la detrazione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954 n. 113". La promozione di cui al comma 6 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' attribuita anche agli ufficiali cessati dal servizio per infermita' o decesso dipendenti da causa di servizio. Tale norma ha effetto dal 1 gennaio 1985 con esclusione dei relativi benefici economici che decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comma 8 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' sostituito dal seguente: "8. I benefici previsti dall'articolo 2, secondo comma, dalla legge 24 maggio 1970, n. 336; dall'articolo 1, primo comma, della legge 22 luglio 1971, n. 536, e dell'articolo 34, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574 non sono cumulabili con quelli di cui ai commi 5 e 6". Dopo il comma 9 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono aggiunti i seguenti: "9-bis. A tutti gli ufficiali e' data la facolta' di chiedere in luogo della promozione di cui al comma 6 l'attribuzione, dal giorno antecedente la cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennita' di buonuscita. In tal caso gli stessi hanno diritto alla promozione, da considerare ad anzianita', di cui all'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con decorrenza dal giorno successivo alla loro cessazione dal servizio. Detta facolta' di opzione e' riconosciuta, a tutti gli effetti, anche agli ufficiali cessati dal servizio a partire dal 1 gennaio 1985. 9-ter. La promozione di cui all'articolo 34, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, si applica ai colonnelli a disposizione dei ruoli normali dell'Esercito, della Marina militare, dell'Areonautica militare e del Corpo della Guardia di finanza collocati in quiescenza dopo il 1 gennaio 1980, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della predetta legge 20 settembre 1980, n. 574. Per i colonnelli e generali collocati in congedo prima del 1 gennaio 1980 e per quelli che abbiano la stessa data di nomina ad ufficiale si applica la promozione prevista dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, senza tener conto delle esigenze di mobilitazione. 9-quater. Nel periodo transitorio dal 1990 al 1994 il numero complessivo annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta dei tenenti di vascello del Corpo unico degli specialisti della Marina militare provenienti dai ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) di cui alla tabella D/2 annessa alla legge 10 maggio 1983, n. 212, e' portato fino ad un massimo di 25 unita' annue di tenenti di vascello idonei e non iscritti in quadro per ciascun anno con anzianita' da sottotenente di vascello in servizio permanente effettivo uguale o superiore a dodici anni dalla data del 1 gennaio di ciascuno degli anni predetti. Ferma restando la ripartizione in sottoruoli di cui al decreto del Ministro della difesa 24 marzo 1986, da integrare per effetto delle disposizioni del presente articolo, le promozioni da effettuarsi in ordine di anzianita' di ruolo ai sensi del presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze determinate in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verifichino per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. 9-quinquies. Le lettere a) e b) del paragrafo A) dell'articolo 41 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti: "a) per la nomina nel grado di sottotenente di vascello, tra i giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per il ruolo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro della marina mercantile;
- b)per la nomina nel grado di guardiamarina, tra i giovani in possesso della patente di capitano in lungo corso o di capitano di macchina, ovvero tra i sottotenenti di vascello di completamento dei Corpi di stato maggiore, del Genio navale e delle capitanerie di porto, in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto tecnico nautico e aeronautico che abbiano prestato almeno due anni di servizio effettivo nella Marina militare e contino almeno un anno di imbarco su navi non di uso locale della Marina militare o mercantile o, in alternativa, di destinazione presso reparti militari di volo". 9-sexies. I tenenti colonnelli dell'Esercito trattenuti ai sensi di legge 26 giugno 1965, n. 808, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono promossi al grado superiore ai sensi dell'articolo 34 della citata legge n. 574 del 1980 come gia' attuato per i pari grado della Marina militare e dell'Aeronautica militare. La stessa promozione spetta ai tenenti colonnelli, gia' trattenuti e richiamati ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808, cessati dal servizio a domanda, che alla data di entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, non avevano superato i limiti di eta' per la cessazione dal servizio previsti dalla predetta legge n. 808 del 1965. Agli stessi, in analogia a quanto attuato per gli ufficiali del servizio permanente effettivo, si applicano le norme di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979 n. 52".
Testo in vigore dal 29 dicembre 1990 al 9 ottobre 2010
