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E' abrogato il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. Le disposizioni di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, si applicano anche nei confronti dei comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1990 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-12-27;404~art3 · fonte su Normattiva