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Con l'entrata in vigore della presente legge, i maggiori in servizio permanente effettivo dei carabinieri con anzianita' di servizio, dalla data di conseguimento del grado di tenente dei carabinieri dello stesso ruolo, pari o superiore a diciassette anni o se piu' favorevole, con anzianita' di grado superiore, a quattro anni, sono valutati e se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal primo giorno successivo al compimento delle predette anzianita'. La stessa disposizione si applica per i maggiori in servizio permanente effettivo del Corpo della Guardia di finanza con esclusivo riferimento all'anzianita' di grado pari o superiore a quattro anni. Ai fini del computo delle anzianita' di servizio o di grado di cui al comma 1, per l'ufficiale che, in applicazione delle norme di cui all'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, e dell'art. 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ovvero per ritardi nello svolgimento della carriera, ha subito uno spostamento in ruolo viene considerata un'anzianita' eguale a quella del pari grado che lo precede immediatamente nel ruolo di appartenenza, che non abbia subito detrazioni di anzianita', ritardi di carriera o acquisto vantaggi di carriera ai sensi degli articoli predetti. Delle eventuali eccedenze che si formano nel grado di tenente colonnello a seguito delle promozioni di cui al comma 1 non si tiene conto delle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento. Qualora le vacanze create dalle promozioni dei maggiori ai sensi del comma 1 non siano sufficienti a consentire le promozioni tabellari dei capitani, queste ultime promozioni sono comunque effettuate in eccedenza all'organico dei maggiori.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1990 al 9 ottobre 2010
