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Il primo comma dell'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' sostituito dal seguente: "Con decorrenza dal 30 dicembre 1989, la durata massima di permanenza nell'ausiliaria e' di otto anni. Tale nuova durata e' determinata a favore degli ufficiali che si trovino in detta posizione alla data del 30 dicembre 1989 o in data successiva. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausialiaria". Il primo e il secondo comma dell'articolo 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituiti dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono cosi' interpretati:

  • a)il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio inteso come comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennita';
  • b)per il calcolo delle predette differenze non si tiene conto, oltre che della indennita' integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia, anche:
  • 1)dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336;
  • 2)dall'eventuale pensione privilegiata;
  • 3)delle maggiorazioni delle indennita' che costituiscono trattamento economico aggiuntivo;
  • 4)degli aumenti periodici di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973 n. 804, e all'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224;
  • 5)delle quote aggiuntive previste dall'articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312. L'indennita' di ausiliaria determinata ai sensi del comma 2, essendo assoggettata a ritenuta in conto entrata Tesoro, e' pensionabile al cessare dell'ausiliaria ed e' corrisposta anche con la tredicesima mensilita'. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 10 della legge 1› febbraio 1989, n. 53, e' sostituito dal seguente: "A decorrere dal 30 dicembre 1989 essi permangono in tale posizione per otto anni; successivamente sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneita' fisica". A decorrere dal 30 dicembre 1989 gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza che cessano dal servizio a domanda al compimento del venticinquesimo anno di servizio effettivamente prestato sono collocati nella posizione di ausiliaria. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 44 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e' sostituito dal seguente: "A decorrere dal 30 dicembre 1989 essi permangono in tale posizione per otto anni; quindi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneita' fisica". Dalla stessa data in cui al comma 5 i sottoufficiali che cessano dal servizio a domanda del compimento del venticinquesino anno di servizio effettivamente prestato sono collocati nella posizione di ausiliaria. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 1› febbraio 1989, n. 53, e' sostituito dal seguente: "1. Al personale di cui alla presente legge collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda pari all'80 per cento della differenza per il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici al pari grado di servizio e con anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennita' integrativa speciale, ne' della quota di aggiunta di famiglia". L'indennita' di ausiliaria cosi' determinata, essendo assoggettata a ritenute in conto entrata Tesoro, e' pensionabile al cessare dell'ausiliaria ed e' corrisposta anche con la tredicesima mensilita'. Il primo comma dell'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 e' sostituito dal seguente: "Al sottufficiale in ausiliaria compete in aggiunta al trattamento di quiescenza una indennita' annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennita' integrativa speciale, ne' della quota di aggiunta di famiglia". L'indennita' di ausiliaria cosi' determinata, essendo assoggettata a ritenute in conto entrata Tesoro, e' pensionabile al cessare dell'ausiliaria ed e' corrisposta anche con la tredicesima mensilita'.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1990 al 21 agosto 1999

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urn:nir:stato:legge:1990-12-27;404~art6 · fonte su Normattiva