Sono abrogati: il secondo periodo del quarto comma dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni; l'articolo 10, l'articolo 15, primo comma, l'articolo 18 e l'articolo 33, nono comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468; il terzo comma dell'articolo 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119; l'articolo 35 della legge 7 agosto 1982, n. 526; il quattordicesimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887; l'articolo 2 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; l'articolo 2, comma 7, della legge 1› marzo 1986, n. 64, e gli articoli 2 e 3 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Testo vigente dal 25 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-23;362~art11 · fonte su Normattiva