L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, e' sostituito dal seguente: "La notizia di ciascun protesto levato e' conservata nel registro informatico fino alla sua cancellazione, effettuata ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, o dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero, in mancanza di tale cancellazione, per cinque anni dalla data della registrazione". Il comma 3 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, e' sostituito dal seguente: "3. Il secondo comma dell'articolo 1 e l'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, sono abrogati".

Testo vigente dal 28 agosto 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-08-18;235~art4 · fonte su Normattiva