L'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. Il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine, puo' chiederne l'annotazione sul citato registro informatico. A tale fine l'interessato presenta al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio la relativa formale istanza, compilata secondo il modello allegato alla presente legge, corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonche' della quietanza relativa al versamento del diritto di cui al comma 5. 2. Istanza analoga a quella di cui al comma 1 puo' essere presentata da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente, nonche' dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si e' proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto. 3. Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede sull'istanza non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulla base dell'accertamento della regolarita' dell'adempimento o della sussistenza della illegittimita' o dell'errore del protesto, il presidente accoglie l'istanza e, conseguentemente, dispone la cancellazione richiesta, curando sotto la sua personale responsabilita' l'esecuzione del provvedimento, da effettuare non oltre cinque giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la cancellazione definitiva dal registro dei dati relativi al protesto, che si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. In caso contrario, decreta la reiezione dell'istanza. 4. In caso di reiezione dell'istanza o di mancata decisione sulla stessa, da parte del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro il termine di cui al comma 3, l'interessato puo' ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il giudice competente e' il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato. Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile. 5. Per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 e' dovuto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura un diritto pari, per ogni protesto, a L. 15.000 per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rivalutato annualmente, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati". Alla legge 12 febbraio 1955, n. 77, come da ultimo modificata dalla presente legge, e' allegato il modello di istanza di cui all'annesso alla presente legge.

Testo vigente dal 28 agosto 2000

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 69/2005

    Questione infondata
    29 gennaio 2005

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come sostituito dall’art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 235, nella parte in cui non consentirebbe l’esercizio del diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti al debitore che, sebbene abbia provveduto al pagamento del titolo protestato, unitamente agli interessi maturati ed alle spese, non possa produrre il titolo cambiario originale, perché andato distrutto o smarrito, senza consentirgli di sostituire ad esso la denuncia di smarrimento o distruzione presentata all’autorità competente. Il rimettente muove infatti da un erroneo presupposto interpretativo, in quanto la norma censurata si limita a descrivere la documentazione necessaria perché venga accertata in sede amministrativa, davanti alla locale Camera di commercio, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge (integralità e tempestività del pagamento) per la cancellazione dal registro dei protesti, senza porre al giudice, in sede giurisdizionale - ove l’istanza amministrativa sia respinta per carenza di quella documentazione -, alcuna limitazione probatoria nell’accertamento del fatto costitutivo (pagamento del debito e degli accessori entro dodici mesi dal protesto) del diritto alla cancellazione dal registro dei protesti, come dimostra il richiamo (art. 4, comma 4) delle norme sul rito del lavoro (e, quindi, anche dell’art. 421 cod. proc. civ.).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 421 c.p.c. · Art. 2 Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari

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  • Ordinanza n. 84/2004

    Questione infondata
    2 marzo 2004

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come sostituito dall’art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 235, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41 e 47 della Costituzione, nella parte in cui non consente al traente di un assegno bancario protestato, che abbia pagato capitale, interessi, penale e spese nel termine di cui all’art. 8 della legge n. 386 del 1990, di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti, a differenza di quanto invece previsto a favore di colui nei cui confronti sia stato levato protesto per mancato pagamento di una cambiale o di un vaglia cambiario. La medesima questione, infatti, è stata già scrutinata con la sentenza n. 70 del 2003, che ha evidenziato come la peculiare natura di mezzo di pagamento conservata dall’assegno giustifica la diversa disciplina che, quanto alle conseguenze del protesto, il legislatore ha dettato rispetto alla cambiale, mentre gli ulteriori parametri costituzionali indicati dal rimettente risultano palesemente incongrui in quanto invocati al fine di denunciare inconvenienti di fatto e non certamente effetti giuridici contrari a Costituzione. – Cfr. la richiamata sentenza n. 70/2003 che ha dichiarato non fondata la medesima questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 41 cost.

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  • Sentenza n. 70/2003

    Questione infondata
    14 marzo 2003

    La norma di cui all'art. 4, comma 1, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 235 – censurata nella parte in cui esclude dalla disciplina della cancellazione del protesto (nel registro informatico di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 novembre 1995, n. 480) il traente di assegno bancario che, nel termine di sessanta giorni dalla levata del protesto, abbia pagato quanto portato dal titolo (e relativi oneri accessori e penale) – non irrazionalmente differenzia questa disciplina rispetto a quella prevista per il debitore cambiario che abbia provveduto al pagamento del proprio debito (e dei relativi oneri accessori) nel termine di dodici mesi dalla levata del protesto (al quale la legge riconosce un vero e proprio diritto alla cancellazione dell’iscrizione). La peculiare natura dell’assegno bancario prevede, infatti, che esso sia immediatamente presentabile per il pagamento e che al momento della presentazione debba sussistere la provvista. Appartiene conseguentemente alla discrezionalità del legislatore collegare all’assenza della provvista al momento della presentazione taluni effetto 'lato sensù sanzionatori e postergarne altri allo spirare del “termine di grazia”, da un lato favorendo l’adempimento, sia pure tardivo, dell’obbligazione portata dal titolo e, dall’altro, continuando ad attribuire rilevanza giuridica all’assenza della provvista al momento della presentazione. La razionalità della differente disciplina sul piano sostanziale di situazioni diverse esclude la violazione dell’art. 24 della Costituzione, ciò che presupporrebbe un diritto sostanziale non riconosciuto al traente di assegno bancario. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2 Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2000-08-18;235~art2 · fonte su Normattiva