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La societa' concessionaria deve adottare adeguate iniziative dirette allo sviluppo del servizio ed e' autorizzata, attraverso il censimento dell'utenza, a verificare i risultati raggiunti. A tal fine la societa' stessa puo' richiedere all'amministrazione finanziaria i necessari dati. L'Automobile club d'Italia e' tenuto a dare comunicazione alla societa' concessionaria dei dati riguardanti gli utenti e delle riscossioni relative alle utenze per autoradio e per autotelevisori.
Testo in vigore dal 17 aprile 1975 al 6 maggio 2004
