Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 marzo 1991 al 6 maggio 2004. Leggi il testo vigente →

Le autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 30 sono rilasciate per un periodo non superiore a dieci anni e possono essere rinnovate. Esse non possono essere trasferite a qualsivoglia titolo a terzi, senza il consenso, rispettivamente, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e della regione. Ove sulla domanda di trasferimento non si provveda da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o della regione, entro il termine di tre mesi, il consenso si intende accordato. I provvedimenti di decadenza, di sospensione e di consenso alla cessione a terzi delle autorizzazioni devono essere partecipati immediatamente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alle regioni interessate e viceversa. 7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs 22 febbraio 1991, n. 73

7

Il D.Lgs 22 febbraio 1991, n. 73 ha disposto (con l'art. 1) che "Le disposizioni contenute nel titolo II della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono sostituite dalle norme del presente decreto."

Testo in vigore dal 24 marzo 1991 al 6 maggio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-04-14;103~art32 · fonte su Normattiva