Le esenzioni e le agevolazioni previste dall'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, e dalla legge 27 luglio 1967, n. 633, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1977. A decorrere dal 1° gennaio 1978 le societa' di navigazione aerea nazionali esercenti, in forza di concessioni accordate ai sensi dell'articolo 776 del codice della navigazione, servizi di trasporto aereo di linea interni ed internazionali, sono assoggettate al pagamento dei diritti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge nelle seguenti misure percentuali degli importi dei diritti fissati per i relativi anni: anno 1978: 10 per cento; anno 1979: 20 per cento; anno 1980: 40 per cento; anno 1981: 60 per cento; anno 1982: 80 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 1983 i diritti di cui agli articoli 2 e 3 sono dovuti dalle societa' indicate nel precedente comma nella misura in vigore nel relativo anno.

Testo vigente dal 31 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;324~art4 · fonte su Normattiva