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La pendenza della lite innanzi alle commissioni tributarie non determina l'ineleggibilita' a consigliere comunale. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso e' la commissione del comune capoluogo del mandamento, sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune e' competente a decidere la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune e' competente a decidere la commissione del capoluogo di provincia piu' vicino.
Testo in vigore dal 24 marzo 1971 al 28 aprile 1981
