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L'Ufficio nazionale per il servizio civile comunica immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di coscienza. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.
Testo in vigore dal 15 luglio 1998 al 9 ottobre 2010
