A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:

  • a)gli articoli 1, 2 e 3, nonche' l'articolo 8, commi 15, 16 e 17, e l'articolo 9, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge;
  • b)gli articoli 1 e 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Testo vigente dal 4 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-06-03;157~art10 · fonte su Normattiva