Art. 8 — Testo unico
Il Governo e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico compilativo nel quale devono essere riunite e coordinate le norme di legge vigenti in materia di:
- a)rimborso delle spese elettorali e finanziamenti a favore di partiti, movimenti politici, candidati e titolari di cariche elettive;
- b)agevolazioni a favore dei medesimi soggetti di cui alla lettera a);
- c)controlli e sanzioni previsti dalla legge. 1 Lo schema di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, e' trasmesso, previo parere del Consiglio di Stato, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine indicato al comma 1, alle Camere per l'acquisizione del parere delle commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dall'assegnazione; trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 novembre 2000, n. 340
1La L. 24 novembre 2000, n. 340 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che il termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 1 del presente articolo e' fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
Testo vigente dal 9 dicembre 2000
