Art. 14 — Numero minimo dei soci
Il numero minimo di soci richiesto, per l'iscrizione nei registri prefettizi di cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti, dal terzo comma dell'articolo 22 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e' ridotto a quindici. Il terzo comma dell'articolo 23 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente". Il secondo periodo del sesto comma dell'articolo 23 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Limitatamente all'esercizio di mansioni amministrative e tecniche nell'interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualita' di socio, e' consentita l'ammissione a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra". Al secondo comma dell'articolo 27 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) un numero di societa' cooperative legalmente costituite non inferiore a tre".
Testo vigente dal 7 febbraio 1992
