Art. 6 — Registro prefettizio e schedario generale
La lettera b) dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, e' soppressa. L'articolo 15 del predetto decreto e' sostituito dal seguente: "Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito lo schedario generale della cooperazione. In tale schedario sono iscritti:
- a)tutti gli enti iscritti nei registri prefettizi, nonche' quelli risultanti dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 1;
- b)i consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422. Lo schedario e' tenuto distintamente per sezioni, come il registro prefettizio, e deve contenere le medesime indicazioni; esso inoltre e' diviso per province. Lo schedario e' estensibile a chiunque ne faccia richiesta".
Testo vigente dal 6 aprile 1971
