Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari

Art. 1 — Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide

Le acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento ne' ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli. Ai fini dell'applicazione della presente legge le sanse umide provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo possono essere utilizzate come ammendanti in deroga alle caratteristiche stabilite dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, e successive modificazioni. Lo spandimento delle sanse umide sui terreni aventi destinazione agricola puo' avvenire secondo le modalita' e le esclusioni di cui agli articoli 4 e 5. Le norme di cui alla presente legge relative alle acque di vegetazione di cui al comma 1 si estendono anche alle sanse umide di cui al presente comma ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 6.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

1

La Corte costituzionale con sentenza 27 novembre-11 dicembre 1997, n. 380 (in G.U. 1a s.s. 17/12/1997 n. 51) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli articoli da 1 a 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), nella parte in cui prevedono la propria applicazione immediata e diretta nel territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano."

Testo vigente dal 18 dicembre 1997

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 380/1997

    Illegittimità dichiarata
    11 dicembre 1997

    Gli articoli da 1 a 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574 (concernente l'utilizzazione delle acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive attraverso lo spandimento controllato su terreni agricoli) nelle parti in cui - come inequivocabilmente si desume dall'art. 7, che prevede la semplice facoltà, non solo per le Regioni, ma anche per le Province autonome di Trento e Bolzano, espressamente citate, di redigere in materia un piano contenente "ulteriori precisazioni" - viene ad essi attribuita immediata e diretta applicabilità, prevalente sulle preesistenti norme delle legislazioni provinciali, nei territori delle Province medesime, sono costituzionalmente illegittimi per violazione dell'art. 2 delle Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - come tali non derogabili dalle leggi ordinarie - emanate, riguardo ai rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale, con il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266. Secondo tale articolo, infatti, le leggi statali ordinarie immediatamente applicabili nei territori delle Province autonome sono solo quelle attinenti a materie in cui alle Province è attribuita delega di funzioni statali o potestà legislativa integrativa mentre quelle che, come la legge 'de qua', incidono su materie di competenza propria delle Province (quali certamente sono quelle, riguardanti, in tutti i suoi vari aspetti, la tutela ambientale, previste dagli artt. 8, 9 e 16 dello Statuto speciale, richiamati nel ricorso proposto nel caso dalla Provincia di Trento) comportano solo l'obbligo delle Province di adeguare le proprie legislazioni ai principi, in quelle stabiliti, costituenti limiti delle loro competenze ai sensi degli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale. Resta peraltro impregiudicato il problema se, quando - come nel caso di specie - la legge statale venga a perdere, in forza di pronuncia di illegittimità costituzionale, la diretta applicabilità conferitale, ma non la più limitata efficacia vincolante suddetta, il termine semestrale per l'adeguamento della legislazione provinciale, e quello successivo (di novanta giorni) per la impugnazione da parte del Governo della legislazione provinciale non adeguata, decorrano dalla data di entrata in vigore della legge statale ovvero da quella di efficacia della decisione della Corte. Sicuramente, invece, in seguito alla decisione della Corte, non vi è luogo a pronunciarsi sulle altre censure mosse alle disposizioni della legge impugnata - sul presupposto della loro, ora venuta meno, immediata applicabilità - circa l'asserita limitazione che da esse deriverebbe, in quanto ridotta a mera competenza integrativa, all'ambito della potestà legislativa provinciale. - Cfr. S. nn. 38/1992, 40/1992 e 69/1995. red.: S. Pomodoro

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1996-11-11;574~art1 · fonte su Normattiva