Art. 13
L'articolo 22 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, e' sostituito dal seguente: " Art. 22 (Compimento degli atti di indagine). - 1. Il Presidente della Corte costituzionale provvede, direttamente ovvero delegando giudici della Corte, al compimento degli atti di indagine necessari, ivi compreso l'interrogatorio dell'imputato, nonche' alla relazione; se l'imputato non ha un difensore di fiducia provvede altresi' alla nomina di un difensore di ufficio ".
Testo vigente dal 6 giugno 1989
