L'articolo 22 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, e' sostituito dal seguente: " Art. 22 (Compimento degli atti di indagine). - 1. Il Presidente della Corte costituzionale provvede, direttamente ovvero delegando giudici della Corte, al compimento degli atti di indagine necessari, ivi compreso l'interrogatorio dell'imputato, nonche' alla relazione; se l'imputato non ha un difensore di fiducia provvede altresi' alla nomina di un difensore di ufficio ".

Testo vigente dal 6 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-06-05;219~art13 · fonte su Normattiva