1. Il quarto comma dell'articolo 225 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Ai fini del compimento degli atti rientranti tra quelli previsti dall'articolo 304-bis l'ufficiale di polizia giudiziaria e' tenuto a ricevere, da parte dell'indiziato, dell'arrestato o del fermato, la nomina del difensore di fiducia. Questi viene immediatamente avvertito del compimento di tali atti, con eccezione di quelli indicati nel terzo comma dell'articolo 304-ter, ai quali pero' il difensore o altra persona di fiducia, se presenti, possono assistere". 2. Al sesto comma dello stesso articolo 225 le parole: "di cui al comma quarto del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla prima parte del comma quarto del presente articolo". 3. All'ottavo comma dello stesso articolo 225 le parole: "previsti dal quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "previsti dalla prima parte del quarto comma".
Testo vigente dal 10 agosto 1988
