Art. 15
Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, e' sostituito dal seguente: " La Corte puo' altresi' conoscere per connessione, se lo ritiene necessario, di reati che siano aggravati ai sensi dell'articolo 61, numero 2), del codice penale con riferimento ad uno dei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione. In tal caso, se per i suddetti reati sia gia' in corso procedimento penale innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria o militare, la Corte richiede la trasmissione degli atti relativi, che deve essere disposta senza ritardo dall'autorita' giudiziaria ". Nel terzo comma dell'articolo 27 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, le parole: " dagli articoli 90 e 96 " sono sostituite dalle seguenti: " dall'articolo 90 ". L'ultimo comma dell'articolo 27 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, e' abrogato.
Testo vigente dal 6 giugno 1989
