Art. 16
Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, e' sostituito dal seguente: " Il potere di chiedere la revisione attribuito al pubblico ministero dal codice di procedura penale e' esercitato dal comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 ".
Testo vigente dal 6 giugno 1989
