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Nell'espletamento delle pratiche inerenti la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge, le regioni possono avvalersi della collaborazione degli enti locali, dei consorzi di cui al precedente articolo 10 e delle organizzazioni professionali dei produttori agricoli maggiormente rappresentative.

Testo in vigore dal 20 ottobre 1981 al 8 maggio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1981-10-15;590~art12 · fonte su Normattiva