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Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio Per gli effetti derivanti da eventi calamitosi verificatisi nel corso del 1980 si applicano le norme dell'articolo 1 della presente legge, nei limiti degli stanziamenti ivi previsti. In quanto non contrastanti sono applicabili le disposizioni contenute nella legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni e integrazioni, e nella legge 25 maggio 1970, n. 364.
Testo in vigore dal 20 ottobre 1981 al 8 maggio 2004
